Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso proposto dalla società “Zefira srl” contro il Piano energetico ambientale regionale siciliano (Pears) e contro i provvedimenti con cui l’amministrazione regionale aveva espresso parere negativo di compatibilita’ ambientale per l’impianto eolico che l’azienda intende realizzare nel territorio di Paternò e Centuripe, a cavallo tra le province di Catania e di Enna. In particolare, la sezione di Palermo del Tar, presieduta da Nicolo’ Monteleone, ha ritenuto illegittimo il Pears nelle parte in cui subordina il rilascio dell’autorizzazione unica alla produzione di “documentazione attestante la disponibilita’ giuridica dell’area di impianto in capo al richiedente” e in cui subordina “l’assentibilita’ dell’istanza alla presentazione di una comunicazione, da parte del gestore della rete, circa la capacita’ ricettiva di quest’ultima in relazione all’energia prodotta
dall’impianto autorizzando”. I giudici hanno ritenuto che la disposizione impugnata “nel fare riferimento alla valutazione operata dal gestore circa la compatibilita’ della capacita’ ricettiva della rete rispetto alla energia prodotta dall’impianto autorizzando, introduce un ulteriore limite – peraltro generico: potendo un eventuale giudizio di incompatibilita’ fra le variabili suddette essere legato alle piu’ svariate circostanze – all’esercizio di un’attivita’ che invece la normativa comunitaria, e quella statale che l’ha attuata, vogliono espressamente essere liberalizzata”. Il Tar ha inoltre censurato la disposizione secondo cui le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali comunicano in sede di Conferenze dei servizi “se le aree oggetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile siano sottoposte a vincolo o interessate da avvio di procedimento per
l’apposizione di vincoli, al fine di tutelare compiutamente il bene paesaggio e il bene ambiente, nonche’ di salvaguardare il talento visuale di monumenti e beni culturali, ambientali paesistici”.











Ma ho letto giusto? Il Tar censura la disposizione secondo cui la regione può tutelare il bene paesaggio ed il bene ambiente? Mah, a mio avviso il territorio è il primo bene da preservare e tutelare, e mi pare assai fuori luogo che si critichi questo atteggiamento, che io definisco responsabile, della regione. Si può essere d’accordo su tutto il resto, ma su questo proprio no. Cosa ne pensano gli ambientalisti?
Ci sono interessi assai rilevanti e i Tar agiscono di conseguenza. Il business é il business. Mi chiedo quanto i provvedimenti adottati dalla regione siano autonomi.
Caro Luca,
non ho letto la sentenza del TAR ma dall’articolo si desume chiaramente che il Tribunale amministrativo non impedisce affatto alla Regione Siciliana di tutelare il paesaggio e l’ambiente ma la disposizione secondo cui le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali comunicano in sede di Conferenze dei servizi “se le aree oggetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile siano sottoposte a vincolo o interessate da avvio di procedimento per l’apposizione di vincoli”. A me le due cose sembrano del tutto diverse.
Il TAR (a quanto pare) ha inoltre bocciato la parte di decreto di approvazione del Piano Energetico Ambientale che prevede l’esibizione, al momento della presentazione del progetto, della disponibilità del sito oggetto dell’intervento ed il parere preventivo del gestore di rete circa la compatibilità’ della capacita’ ricettiva della rete rispetto alla energia prodotta dall’impianto (richiesta peraltro ritenuta assurda dalla stessa ENEL).
In pratica il TAR ha bocciato alcune delle parti più importanti del Decreto di approvazione del PEARS, un documento orripilante e pieno di contraddizioni di 20 paginette che Lombardo ha messo sù per marchiare come “cosa propria” l’allegato Piano Energetico Ambientale voluto dall’odiato predecessore Cuffaro predisposto dall’Università.
PS: Invito chiunque volesse ridere (o piangere) dell’inefficienza degli uffici della Regione Siciliana a provare soltanto a scaricare la versione ufficiale del Decreto in questione. Sono riusciti a scansionare un documento di 25 pagine in 25 immagini tif separate del peso complessivo di 85,6 MB, impresa che riuscirebbe difficile anche all’ufficio più disagiato di un Paese del Terzo mondo. Il documento avrebbe dovuto essere bocciato solo per questo (ma i contenuti sono ancora più frustranti).